Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 che definisce i dettagli di come avverranno le supplenze nel prossimo anno scolastico 2020/2021.
Si richiama la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.
È previsto che le MAD possano essere inviate solo i docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto.
Ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante.
È stato previsto un meccanismo di convocazione specifico per l’attribuzione di supplenze della scuola primaria relative a cattedre che richiedono l’insegnamento della lingua inglese, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.
Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della I fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.
Per il cosiddetto organico Covid (OM 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza.
Per i beneficiari di legge 104/92 è prevista una priorità secondo le previsioni contenute nel CCNI della mobilità.
Fonte: FLC CGIL