Il MIM ha risposto con nota 161812 del 10/10/2024 alle molteplici segnalazioni degli Uffici Scolastici Regionali circa situazioni problematiche connesse alle modalità di copertura dei posti vacanti di funzionario con incarico di elevata qualificazione, nonché al conferimento delle supplenze sui posti di assistente amministrativo, in presenza di personale che sia transitato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione all’esito della procedura valutativa di progressione o che sia stato destinatario di incarico annuale di elevata qualificazione.
In primo luogo, in riferimento alle supplenze da conferire al fine di garantire la copertura dei posti degli assistenti amministrativi transitati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, il Ministero richiama l’attenzione sul disposto dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ne consegue, pertanto, che, fatta salva la verifica delle operazioni già effettuate, alla copertura dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali.
Viceversa, in relazione al caso delle supplenze relative alla copertura dei posti di assistente amministrativo, resisi disponibili per effetto del conferimento di un incarico di elevata qualificazione, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, a norma del quale alla copertura dei posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
In risposta ad ulteriori richieste di chiarimento circa la necessità di fornire criteri ulteriori rispetto a quelli delineati dall’Intesa del 27 giugno 2024 per il conferimento di incarichi di elevata qualificazione su posti che, nonostante l’integrale esperimento delle procedure illustrate, risultino ancora scoperti, il MIM richiama l’attenzione sull’articolo 30, comma 9, lettera a5) del C.C.N.L. 2019/2021, che demanda la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi di D.S.G.A., inclusi gli incarichi ad interim, al confronto a livello nazionale e regionale; pertanto, ciascun Ufficio Scolastico Regionale, laddove i parametri fissati dall’Intesa del 27 giugno 2024 dovessero risultare insufficienti per garantire l’integrale copertura del fabbisogno di incarichi di elevata qualificazione, dovrà attivare le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del CCNL 2019/2021.
Infine, il MIM sottolinea che non è possibile assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi già destinatari di incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, atteso che, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L., il profilo professionale di assistente amministrativo continua a non prevedere il ricorso all’istituto della reggenza.