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Attestare falsamente la presenza in servizio si sa è reato. Ma anche chi timbra il cartellino per il collega assente rischia grosso.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010 ha infatti dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva timbrato il cartellino di una collega nell’apposito apparecchio marcatempo e con ciò aveva posto in essere una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Tale condotta infatti costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto evidenzia un deliberato e volontario inganno a danno della parte datoriale.

Secondo la Suprema Corte i giudici di merito hanno "ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente".

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