È stata di recente eliminata, a tutto favore dei Dirigenti scolastici, la preclusione operata, nell’alveo della c.d. "riforma Brunetta“, dal D.Lgs. 150/2009, che, inserendo il comma 1 bis all’art. 53, aveva previsto che "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni".
Ebbene, la circolare 11 del 6 agosto 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che il divieto opera solo per gli uffici che esercitano competenze unicamente nella gestione del personale, non operando, si chiarisce espressamente, per gli incarichi dirigenziali di ambito scolastico (che svolgono anche altre e variegate competenze).