Sinergie di Scuola

Non è indennizzabile l'infortunio in itinere subito da un dipendente mentre utilizza il proprio ciclomotore per recarsi al lavoro se non viene dimostrata, con documentazione adeguata, l'inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto.

L'ha stabilito la Cassazione Civile, Sez. Lav., con Ordinanza 29 febbraio 2012, n. 3117, respingendo il ricorso di un lavoratore e confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli di rigetto della sua domanda nei confronti dell’INAIL.

Il dipendente aveva subito un infortunio mentre si recava al lavoro da un Comune ad un altro con il suo ciclomotore, con una scelta impostagli dalla inadeguatezza dei collegamenti pubblici tra le due cittadine.

Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto che egli non abbia adempiuto l’onere di allegazione delle circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici che collegano le due città, limitandosi a chiedere prova sulla “inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto”.

I giudici non hanno ammesso la prova per la sua genericità e perché non concerneva fatti, ma valutazioni. Non hanno di conseguenza ritenuto di dover colmare con l’esercizio dei propri poteri d’ufficio, una lacuna che atteneva alla allegazione dei fatti, prima ancora che la loro prova.

A conferma della posizione della Corte d'apello, la Cassazione ha ribadito che "il giudice del lavoro non è tenuto ad esercitare i poteri istruttori in situazioni in cui il problema non è quello di completare un quadro probatorio insufficiente, ma di colmare una lacuna che concerne la mancata allegazione di circostanze di fatto decisive per la definizione della controversia".

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.