Con la nota prot. n. 14012 del 27/09/2013 l'Usr per il Veneto ha fornito indicazioni in merito alla procedura per l’utilizzo di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione.
L’utilizzo diretto di tali lavoratori è regolamentato dall’art. 8 del D.LVO 468/97 e s.m.i.
L’istituzione scolastica, prima di procedere all’utilizzo del personale segnalato dal Centro per l’impiego, dovrà verificare la rispondenza delle capacità professionali alle mansioni cui dovrà essere adibito.
Qualora l’istituzione scolastica, dopo aver inviato la richiesta, non ritenga più necessario avvalersi dei lavoratori in questione, è tenuta a comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego tale circostanza, affinché i soggetti possano essere segnalati ad altre Istituzioni scolastiche.
La scuola dovrà inoltre verificare che il lavoratore da utilizzare sia percettore di trattamento previdenziale erogato dall’INPS; il lavoratore sarà pertanto impiegato per un orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali) previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe (limite minimo 20 ore settimanali e non superiore a 8 ore giornaliere).
Per quanto concerne l’obbligo assicurativo, è necessario che l’istituzione scolastica proceda alla iscrizione presso l’INAIL territorialmente competente, tramite gli appositi modelli. L’INAIL, sulla base del minimale mensile di riferimento, valido sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, fissato in € 51,72 giornalieri ed € 1.292,90 mensili, determinerà il contributo dovuto e lo comunicherà alla scuola per il successivo versamento. L’aliquota contributiva è pari a 11,1 ‰ calcolata sul predetto minimale; sul risultato l’INAIL calcolerà un ulteriore 1%.
Opportuna inoltre è la sottoscrizione con il soggetto che presterà il servizio una convenzione (vedi fac-simile elaborato dall'Usr Veneto) nella quale siano evidenziate le date di inizio e fine del rapporto, le ore di servizio, le mansioni e ogni altro elemento ritenuto utile per individuare chiaramente il tipo di rapporto con l’istituzione scolastica. Copia della convenzione dovrà essere tempestivamente inviata al Centro per l’impiego.
Se il periodo si è concluso come da convenzione iniziale, è necessario produrre una nuova richiesta al Centro per l’impiego per la segnalazione di altri nominativi. Tuttavia, se il lavoratore che si intende confermare accorda la sua disponibilità ad essere rioccupato presso la medesima Istituzione scolastica, è opportuno segnalare tale circostanza al Centro per l’impiego affinché ne tenga conto nella fase di segnalazione.
Come da normativa vigente, il servizio dei lavoratori in oggetto non è valutabile quale servizio scolastico in quanto non prestato con rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato. Inoltre, per le istituzioni scolastiche che si avvalgono dei citati lavoratori, non è prevista alcuna corrispondente riduzione dell’organico dei collaboratori scolastici.
L'Usr precisa anche che l’utilizzo di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze, per cui per la fruizione del periodo di riposo, le assenze per malattia, per motivi personali, infortunio ecc. si deve fare rifermento alll’art. 8 (commi 10,11,12,13,14,16 e 17) del citato D.vo 468/87.
Per il calcolo delle ferie spettanti, tenuto conto che tale personale presta servizio ad orario ridotto, è possibile fare riferimento al CCNL 29.11.2007 – art. 58, comma 11.
I lavoratori in questione non possono essere impiegati per sostituire il personale ATA statale temporaneamente assente. Per tali sostituzioni e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno (art. 6- D.M. 430/2000), i Dirigenti scolastici continueranno ad utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto.