Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi.
Lo ha ricordato il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 38420 dell'8/06/2021.
Infatti, il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il Covid-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
In tutti i casi, le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.