A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 90/2014 non è più possibile disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale della scuola, Dirigenti scolastici compresi, che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.
Con nota prot. n. 2507 del 28/7/2014, indirizzata ai Direttori degli Uffici scolastici regionali, il Miur riassume le disposizioni contenute nel decreto legge n. 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24/6/2014, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad abolire l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età peri dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l'articolo 1 , comma 2, dispone che "i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati". Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore.
Queste disposizioni, ricorda il Miur, si applicano a tutti i rapporti di lavoro del personale della scuola, inclusi i Dirigenti scolastici.
Pertanto, è vietato disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo. Inoltre, i trattenimenti in servizio disposti a partire dall'anno scolastico 2014/2015, non essendo ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati ex lege.
I trattenimenti in servizio eventualmente già disposti, esplicando i loro effetti con riferimento alla durata di ciascun anno scolastico, cessano la loro efficacia con il 31 agosto 2014.
Il personale interessato dalle nuove norme sarà pertanto collocato a riposto e i relativi posti saranno utilizzati per le immissioni in ruolo o per le supplenze.