La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha risposto ad un quesito presentato dalla Fondazione IRCCS, Policlinico “San Matteo”, e valevole per tutte le P.A., circa le modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro.
In particolare, l’Istituto chiede indicazioni in merito alla eliminazione dell’infortunio sul lavoro, operata dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, tra le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità.
Il D.M. regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS.
Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'INAIL la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016.
Al riguardo anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Pertanto, nei casi di infortunio sul lavoro, secondo il Ministero, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
Questa interpretazione lascia però aperti molti dubbi applicativi: se il D.M. 206/2017 elimina, tra le esenzioni dall'obbligo di reperibilità, gli infortuni sul lavoro, per le assenze per infortunio va fatta richiesta di visita fiscale?
E se va fatta, va inviata all'Inps, che comunque non è competente in materia di infortuni sul lavoro?
Se, invece, la richiesta non va inoltrata, non si va contro la legge, che non prevede, tra le esenzioni, i casi di infortunio sul lavoro?