Con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016 l’Inail fornisce indicazioni in merito agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
Riportiamo in sintesi gli aspetti principali.
Obbligo assicurativo
In linea generale gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto6.
Nel caso degli studenti delle scuole statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato.
Regime assicurativo
Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui all’articolo 4, n. 5 del T.U..
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali.
Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, l’Inail distingue tra:
- eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio: in questo caso, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle suddette attività, escludendo quindi dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
- eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro: in questo caso, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Quindi, tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. In questo caso, sono da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Formazione
Agli studenti deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di ASL, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning. Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei Dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
Prestazioni
L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori. La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.
Denunce di infortunio
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Quindi, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al Dirigente scolastico. Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al Dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.