L'INAIL, Direzione Regionale Veneto, ha fornito chiarimenti sulla copertura assicurativa INAIL per gli studenti in attività di alternanza scuola-lavoro all’estero.
Innanzitutto, occorre distinguere le fattispecie che in concreto possono verificarsi, ossia:
- a. attività di alternanza scuola-lavoro svolte nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera.;
- b. attività di alternanza svolte in Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
- c. attività di alternanza svolte in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.
Con particolare riferimento al caso di esperienza che si svolge in un Paese comunitario (ipotesi a), in deroga al principio generale di territorialità, si applica il regime assicurativo del Paese in cui ha sede la scuola secondaria interessata, in analogia a quanto previsto in caso di distacco del lavoratore. Tale regime si traduce nella copertura assicurativa INAIL a favore degli studenti della scuola secondaria impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, in quanto esposti ai rischi previsti dagli articoli 1, n.28, e 4, n.5, del DPR 30 giugno 1965, n.1124 (esperienze tenico-scentifiche o esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro). Ne consegue che, in occasione dei percorsi di apprendimento mediante esperienze di lavoro all’estero, opera la copertura assicurativa nella forma speciale della gestione per conto dello Stato, prevista dall’art. 127 del citato DPR n.1124/1965, se si tratta di studente di scuola secondaria statale.
Inoltre, le scuole impegnate nell’alternanza scuola-lavoro dovranno rivolgersi alle competenti Istituzioni italiane per il rilascio dei seguenti Documenti portabili (PD), oltre ai moduli di competenza del servizio sanitario:
- il modulo PD A1 (ex mod. E 101), relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile in Italia, rilasciato dall’INPS;
- il modulo PD DA1 (ex mod. E 123), relativo al diritto di ricevere le prestazioni sanitarie e/o in natura in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale in un paese di residenza o dimora diverso da quello competente, rilasciato dall’INAIL.