I periodi di aspettativa non retribuita a valere sul TFS in prima quota continuano ad essere valutati secondo la normativa previgente, dando luogo solo a una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio stesso mantenendo la retribuzione utile per intero, mentre i periodi di aspettativa non retribuita fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91 per cento solo su quanto effettivamente percepito.
A chiarirlo è l’Inpdap con la nota operativa n. 6 del 2 febbraio con la quale ha fornito anche ulteriori chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo del TFS introdotte, com’è noto, dall’art. 12, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122.
Tra le indicazioni fornite, segnaliamo anche le novità in materia di computo dei periodi di servizio inferiori al mese: a partire dal 1° gennaio 2011, i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento, nonché il relativo contributo, a carico del datore di lavoro e dell'iscritto saranno calcolati sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese.