Come chiarito dall’Inps con la circolare n. 44 del 22/03/2013, il comma 250 dell’unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012.
La legge introduce, in particolare, un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano quindi escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L.;
- decesso del lavoratore.