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La circolare n. 37 del 14/03/2013 dell'Inps, nel richiamare la precedente circolare n. 142 del 18/12/2012, ritorna sull'argomento dell'ASpI e Mini-ASpI, chiarendo cosa è cambiato in materia dopo l'approvazione della cosiddetta legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24/12/2012, n. 228).

Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI

La legge di stabilità modifica l’art. 2,  comma 11, lett. a) e b), della legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012 con riferimento al meccanismo di  computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione ASpI per i  nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti l’inciso ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi”.

Alla luce di tali modifiche, dunque:

a)   per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi  precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b)   per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

La legge di stabilità, modificando l’art. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI là dove all’art. 2, comma 21, l’inciso “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione''.

Pertanto, l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di  contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

Inoltre, la legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione ASpI applicabili anche all’indennità mini-ASpI. In particolare, per l’indennità mini-ASpI è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento.

Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI,  l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma.

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