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Al lavoratore che fruisce dell'assegno o della pensione di invalidità è riconosciuto il diritto di scegliere tra tale assegno e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando comunque  l’incumulabilità delle due prestazioni.

La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Tali norme pertanto, nella parte in cui non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione, hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011).

La decisione riconosce così all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.

A tale proposito l'Inps, con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, ha fornito istruzioni in merito all'esercizio del diritto di opzione.

Presentazione della domanda cartacea (in attesa dell'implementazione delle funzioni web)

Innanzitutto, l’assicurato deve presentare alla competente Struttura dell’Inps domanda amministrativa, da cui risulti in modo chiaro la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine - anticipa l'Inps - è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso  le modalità telematiche, affinché sia possibile di manifestare la suddetta opzione. In attesa di tale implementazione, la richiesta dovrà essere presentata per iscritto.

Se il lavoratore diventa titolare dell'assegno di invalidità dopo aver presentato la domanda di disoccupazione

Può anche verificarsi il caso di un lavoratore che diventi titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima. Anche in tale ipotesi, è possibile esercitare la facoltà di opzione con apposita richiesta scritta, entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Eventuali richieste tardiveo il non esercizio dell'opzione comporta lacompensazione/recupero, sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità, dell'’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto e non dovuto.

Da tener presente

In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Validità delle nuove disposizioni

La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, mentre non produce più alcun effetto nei confronti dei rapporti esauriti anteriormente a detta pronuncia.

 

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