Dal 1° luglio, come ogni anno, è possibile presentare domanda per la corresponsione dell’assegno del nucleo familiare. Le tabelle con gli importi spettanti, valide dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, sono allegate alla circolare Inps n. 79 dell’8/06/2012.
Le tabelle fanno riferimento alle differenti tipologie di nucleo familiare. Ma come si considerano i casi di due genitori conviventi con un figlio?
Innanzitutto, è bene precisare che il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti si compone del richiedente lavoratore, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore a 18 anni oppure maggiorenni, ma inabili, senza limiti di età, purchè non coniugati. A questi possono aggiungersi i figli ed equiparati, studenti o apprendisti maggiorenni, ma con età inferiore ai 21 anni, purché appartenenti a nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni). Possono fare parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, ma soltanto qualora siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti e non siano, anche in questo caso, coniugati.
Nel caso di due genitori conviventi, la circolare Inps n. 48/1992 ha chiarito che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali e i relativi figli non presentano particolarità rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo l’impossibilità di cumulare nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente, oltre al fatto che questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiché non riveste la qualifica di coniuge.