Con il messaggio n. 4282 del 31/10/2017, l’INPS, facendo riferimento ai precedenti messaggi 9 agosto 2017, n. 3265 e 31 agosto 2017, n. 3384, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle visite mediche ambulatoriali, conseguenti all’assenza del lavoratore pubblico, al domicilio di reperibilità.
In particolare, l'INPS ha ribadito che:
- è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;
- è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Il datore di lavoro pubblico ha dunque l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’INPS.
Nel n. 73 - Novembre 2017 di prossima pubblicazione la rubrica Previdenza illustrerà le novità in materia.