Sulla G.U. del 29/12/2017 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
L’entrata in vigore è prevista per il 13 gennaio 2018.
Tutte le novità sono riassunte in un fac-simile di circolare informativa per personale e segreterie scolastiche, riservata agli abbonati STANDARD ed ESTESI.
Fasce orarie di reperibilità
Innanzitutto chiariamo che non è prevista alcuna modifica alle fasce orarie di reperibilità, che per i dipendenti pubblici restano fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
La principale novità riguarda invece le esclusioni dall'obbligo di reperibilità; sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Quindi, non è più prevista l'esclusione dell'obbligo per gli infortuni sul lavoro, così come prima disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206 (ora completamente abrogato).
Non è neanche più prevista l'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Per quanto riguarda la causa di servizio, il vecchio decreto parlava genericamente di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, ora invece si fa riferimento a precise patologie.
Infine, è introdotta una precisa percentuale per l'invalidità, prima non prevista.
Visite di controllo
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative).
Verbale di visita fiscale
Il medico che effettua la visita deve redigere un verbale che poi trasmette telematicamente all'INPS, con la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale poi viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS. L'esito del verbale è messo anche tempestivamente a disposizione del datore di lavoro pubblico, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto.
Variazione dell'indirizzo di reperibilità
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
Mancata accettazione dell'esito della visita
Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.