Pubblichiamo i chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicati il 18 marzo 2021, in merito alla trattenuta stipendiale prevista dalla cd. Legge Brunetta per le assenze per malattia dovute ai postumi dei vaccini anti-Covid.
Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:
1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;
2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata;
3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita;
4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.
Cogliamo l’occasione, infine, per comunicare che al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento della funzione pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.