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Con una nota decisamente tardiva, il Miur ha diramato le istruzioni in recepimento delle novità apportate alla materia pensionistica dalla legge di bilancio 2017 e comunica inoltre la proroga di qualche giorno (dal 20 al 23 gennaio) per presentare domanda di cessazione dal servizio. ATTENZIONE! Il termine è stato ulteriormente prorogato al 13 febbraio 2017.

Per la FLC CGIL questa nota, pur essendo esaustiva rispetto alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, è tardiva in quanto avrebbe avuto più efficacia se accompagnata a una proroga ulteriore dell’apertura delle istanze on line. Il sistema non consente per esempio di segnalare la necessità di andare in pensione col cumulo contributivo, quindi per non incappare nel rifiuto delle dimissioni da parte dell’Amministrazione periferica, è necessario accompagnare l’istanza online con una dichiarazione cartacea da inviare agli uffici territoriali, da cui si evince il diritto a pensione.

Oltre ai requisiti già illustrati con la precedente nota prot. 38646 del 7/12/2016, per andare in pensione nel 2017 sarà possibile applicare anche le nuove regole previste dalla suddetta legge.

Riepiloghiamo di seguito le indicazioni fornite dal Miur:

Opzione donna

L’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio 2017.

Ottava salvaguardia

Il comma 214, lettera e) della legge di Bilancio, ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (lettera e-ter dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011), i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017.

Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.

APE ed APE social

Le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.

Cumulo

L’articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, infine, ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata.

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