Sinergie di Scuola

Una nota emanata dall'Inps (messaggio n. 8381 del 15/05/2012) fornisce importanti chiarimenti sulla "sorte" cui sono destinati gli scritti alle casse gestite dall'ex Inpdap.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni, l'Inps ribadisce che per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.

Ma le nuove norme hanno anche avuto riflessi sulle liquidazioni di TFR e TFS.

In particolare, ai fini della individuazione dei termini di pagamento di questi, le cessazioni a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di appartenenza, dal punto di vista della causa, rientrano tra le cessazioni per raggiunto limite di età. In tali fattispecie va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo, previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 23 del D.L. n. 138/2011, qualora l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del comparto AFAM), il termine di pagamento è di 105 giorni. I suddetti termini di pagamento (e le eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.

Infine, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di coloro i quali abbiano maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissata al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato, per la pensione anticipata, come descritti nella circolare n. 37 del 14 marzo 2012 e nel rispetto delle indicazioni fornite nella circolare n. 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica.

Ai fini dell’individuazione del termine di pagamento del TFS e del TFR tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio e pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento previsto dal D.L. n. 79/1997, ovvero non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.

 

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