Il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha apportato modifiche a partire dal 1° gennaio 2012 sia per l’età pensionabile, sia per quanto riguarda la tempistica con la quale pensione e buonuscita saranno pagate.
Interessati dalle nuove norme sono i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre non riguarda chi ha maturato o maturerà il diritto entro il 31 dicembre 2011, che andrà in pensione con le vecchie regole.
In particolare, il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97, nell’attuale riformulazione, così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Quindi, ad esempio, un lavoratore della scuola che matura il diritto a gennaio 2012, dovrà attendere fino al settembre 2013 per andare in pensione.
Riassumendo:
Coloro che hanno maturato o maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il diritto alla pensione percepiranno il trattamento di pensione e l´indennità di buonuscita calcolati secondo la disciplina vigente fino al 31/12/2011. Si tratta delle pensioni:
- di anzianità (almeno 60 anni di età, 35 anni di anzianità contributiva e, contemporaneamente, quota 96);
- di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 61 per le donne e almeno 20 anni di contributi);
- di massima contribuzione (a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi).
Coloro che invece maturano i requisiti per l´accesso alla pensione dopo il 31 dicembre 2011 riceveranno la pensione e la buonuscita in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 138/2011.