Fissati con Regolamento approvato con delibera Inpdap n. 204 del 2 luglio scorso i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Per ciascun procedimento amministrativo, avviato su domanda di parte o d’ufficio, la durata prevista per l’intero iter procedimentale (dalla domanda all’adozione del provvedimento stesso) non deve superare i 30 giorni, se non diversamente stabilito da una norma di legge o dal regolamento stesso.
Il termine iniziale dei procedimenti d’ufficio decorre dalla data d’inizio dell’iter procedimentale, mentre per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta per la tipologia di servizio/prestazione, sia che provenga direttamente o per il tramite del datore di lavoro.
Termini più lunghi sono invece previsti per alcune tipologie specifiche di procedimenti.
Ad esempio, sono necessari 90 giorni per la sistemazione della posizione assicurativa su istanza o per il TFR o TFS, così come per i riscatti e le ricongiunzioni.
Sono necessari anche 90 giorni per i prestiti pluriennali, i mutui e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Bastano invece 60 giorni ad esempio per i piccoli prestiti e le borse di studio.