Dal 1° maggio 2015, per i disoccupati, è stata istituita la cosiddetta NASpI, cioè Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in sostituzione della ASpI.
Si tratta di una prestazione economica a domanda, erogata a favore, tra gli altri, dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
Non sono invece destinatari della indennità di disoccupazione NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle P.A.
In ambito scolastico, può pertanto richiederla il personale precario con contratto a tempo determinato (tra cui i supplenti fino al 30 giugno e fino al 31 agosto), mentre non rientra tra i beneficiari il personale di ruolo cessato per qualunque causa.
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
La NASpI spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario;
- requisito contributivo;
- requisito lavorativo.
Non è più richiesto che al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni.
Per approfondimenti: È arrivato il momento per richiedere l’indennità di disoccupazione in Sinergie di Scuola n. 60 - Giugno 2016.