Effettuare la denuncia all’INAIL delle malattie professionali diventa più semplice; infatti dall’8 settembre i datori di lavoro non dovranno più allegare il relativo certificato medico, ma trasmetterlo solo su espressa richiesta nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
La semplificazione procedurale è contenuta nel D.M. 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010), con il quale è stata approvata la delibera 42/2010 del Presidente-Commissario Straordinario dell' INAIL contenente la modifica dell'art. 53 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965).
Al comma 5 dell’art. 53 è infatti aggiunto il seguente periodo: “Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”.
Ricordiamo che l'invio telematico della denuncia per malattia professionale è consentito a tutti i datori di lavoro in possesso di posizione assicurativa e ai loro delegati. In particolare, l'invio della denuncia telematica può essere effettuato per tutti i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Inail.
Il servizio non è ancora attivo, tra gli altri, per i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e per gli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.