Una recente nota dell’Inpdap (la n. 59 del 30 dicembre 2010) ha ampiamente illustrato gli effetti dei nuovi trattamenti economici a seguito dell’applicazione del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
Gli stipendi tabellari definiti dall'art. 2 del CCNL del giorno 11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005) sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con le seguenti decorrenze:
- dal 1° aprile 2006 di € 15,74
rideterminato dal 1° luglio 2006 in € 26,24
rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141,386 - dal 1° aprile 2008 di € 15,74
rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24
rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
Per effetto di detti incrementi, gli stipendi tabellari dei dirigenti sono rideterminati dal 1° gennaio 2007 in € 41.968,00 e dal 1° gennaio 2009 in € 43.310,90, comprensivi entrambi del rateo della tredicesima mensilità. Gli incrementi di cui sopra assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
La retribuzione di posizione di parte fissa, è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 3.166,68 annui lordi, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2009 è rideterminata in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
Nei bienni economici di vigenza dei contratti in esame, il valore massimo della parte variabile della retribuzione di posizione è pari a € 34.195,96 annui lordi.
Ai fini del trattamento di quiescenza, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa sia nella sua componente varabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione, ma non è soggetta alla maggiorazione del 18%.
Tali incrementi economici hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare. I medesimi effetti si applicano anche alla retribuzione di posizione di parte fissa e variabile in godimento.
La corresponsione dei benefici economici di cui sopra avviene alle scadenze e negli importi descritti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale; agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del Codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per quanto riguarda i Dirigenti scolastici illegittimamente licenziati, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro l'art. 21 del CCNL della dirigenza dell'area V del 15 luglio 2010 prevede di corrispondere, previo accordo tra le parti, un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato. Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione.
Relativamente alla determinazioni di TFS / TFR sono utili lo stipendio gabellare, la RIA e la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.
I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente conservano l'eventuale maggiore trattamento economico comprensivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive quale assegno ad personam riassorbibile con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizIo durante il biennio economico in esame, l’Inpdap provvederà ad accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.