La nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari. La precisazione è contenuta nell'interpello n. 13 del 24/04/2015, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto alla Cisl in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, D.Lgs. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazionedi Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Tale art. 3 prevde, al comma 1, che “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”.
L’indennità, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è inoltre concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
A differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il suddetto art. 3 è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione.
Per il Ministero del Lavoro, dunque, appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria”, in quanto atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro, con conseguente riconoscimento della NASpI.