L’art. 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in corso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
A tal proposito, L'Inps, con il messaggio n. 24126 del 20/12/2011, ha precisato che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto
alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del
decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale
normativa.