È stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto. Lo ha comunicato l’Inpdap, con la Nota op. n. 16 del 30 marzo 2011, con la quale informa dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo quadro tra ARAN e organizzazioni sindacali, siglato il 1° dicembre scorso, nel quale si stabilisce che è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare, il termine del 31 dicembre 2010 indicato dall’articolo unico dell’AQN del 2 marzo 2006.
La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR – ricorda l’Inpdap - è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a quest’ultima disposizione, l'opzione si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa. E anche se il modulo di adesione dovesse essere privo di riferimenti espliciti all’opzione, la sua sottoscrizione produce effetti in ordine sia all’iscrizione al Fondo sia ai fini della trasformazione del TFS in TFR.
In ultimo l’Inpdap ribadisce quanto già detto nel punto 5.6 della citata circolare n.17 del 8 ottobre 2010 e cioè che per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, ivi compresa l’opzione circa il passaggio dal TFS al TFR.