La richiesta di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni - riconosciuta dalla legge 133/2008 in favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Università, degli Istituti ed Enti di ricerca, ecc – non è applicabile al personale della scuola.
E ciò è perfettamente legittimo, sostiene la Corte costituzionale con sentenza 283/2011 (relatore il Presidente Alfonso Quaranta) con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino.
No per la scuola. L’esonero dal servizio – consistente nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di cinque anni, durante i quali il personale interessato, pur non lavorando, riceve la metà dello stipendio e ha poi diritto alla pensione intera calcolata anche sul periodo di riposo anticipato – si pone sostanzialmente come una forma di collocamento a riposo, che si estrinseca, a domanda dell’interessato, nell’esonero anticipato per il dipendente pubblico, escludendo invece il personale della scuola da tale possibilità.
Regole diverse. I giudici di palazzo della Consulta ricordano che le leggi riservano al comparto scuola, nell’ambito del pubblico impiego, un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici. Ciò in quanto la normativa di tale comparto presenta talune specificità legate, in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Ricorso alle supplenze. In questo contesto si inserisce la disposizione che esclude il personale scolastico dalla facoltà di accedere alla procedura di collocamento a riposo anticipato. Tale scelta limitativa deve ritenersi dettata dalla necessità di rispettare, anche nel caso di cessazione dal servizio, i criteri informatori della normativa del settore, in base ai quali, in caso di collocamenti a riposo, è necessario procedere alle sostituzioni del personale cessato dal servizio mediante il ricorso a supplenze o all’immissione in ruolo di altri docenti iscritti nelle graduatorie permanenti.
Ragioni organizzative. L’ingresso e la cessazione dal servizio del personale della scuola devono tenere necessariamente conto di tali esigenze e ragioni organizzative differenziate, che rendono giustificabile la denunciata diversità di discipline normative per quanto attiene l’esonero anticipato. La preclusione è perciò legittima, in quanto mentre nelle altre amministrazioni statali i lavoratori che se ne vanno a casa in
via anticipata non vengono sostituiti, nella scuola bisognerebbe assumere supplenti e quindi non ci sarebbero i risparmi che invece persegue la legge 133/08.