Sinergie di Scuola

Con la circolare n. 16 del 3/02/2012 l'Inps ha comunicato aliquote, massimali e minimali per la Gestione separata INPS per l'anno 2012.

Aliquote contributive e di computo

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 18,00%

Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è invece tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.

Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, per l’anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

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