L’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, - cd Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).
Ne consegue che ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
L'Inps ha così rettificato in parte quanto scritto nella circolare n. 27 del 5/02/2015 e con nuova circolare n. 58 dell'11/03/2015 ha comunicato che, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le seguenti aliquote:
Liberi Professionisti
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota 23,50%
Collaboratori e figure assimilate
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota 23,50%
Pertanto l’accredito contributivo calcolato sul minimale è così calcolato:
- Reddito minimo annuo € 15.548,00 > aliquota 23,50% > Contributo minimo annuo € 3.653,78
- Reddito minimo annuo € 15.548,00 > aliquota 27,72% > Contributo minimo annuo 4.309,91 (IVS 4.197,96)
- Reddito minimo annuo € 15.548,00 > aliquota 30,72% > Contributo minimo annuo € 4.776,35 (IVS 4.664,40).