La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 46 del 6 maggio 2011 ha illustrato i cambiamenti intervenuti in materia di controllo sui provvedimenti pensionistici rilevati dalle Delibere della Corte dei conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLEG/2/2011/PENS a seguito della conclusione del periodo transitorio previsto dall’art. 2 - commi 1 e 3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335 che ha, com’è noto, previsto il progressivo passaggio all’Inpdap delle competenze pensionistiche che prima spettavano alle amministrazioni pubbliche.
Il suddetto cambiamento di competenze ha avuto una prima importante ripercussione sotto il profilo del controllo. Infatti, con le deliberazioni n. SCCLEG/1/2011/PENS e n. SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011, la Corte dei conti, nello stabilire che i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il regime transitorio di cui sopra, ha inoltre affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso viene effettuato e, dall’altro, che non rileva il momento in cui l’atto sottoposto a controllo è stato emanato dalle Amministrazioni.
Ne consegue che anche per il personale del comparto scuola, a decorrere dalle date di cessazione del periodo transitorio (2 settembre 2000), i relativi provvedimenti di pensione definitiva non devono essere più sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, non assumendo alcun rilievo né il soggetto che ha adottato l’atto, né la data di adozione, né la data di collocamento a riposo del personale interessato.
Nella descritta nuova situazione giuridica, le amministrazioni competenti trasmettono dunque i provvedimenti pensionistici direttamente alla competente sede INPDAP per la successiva messa in pagamento e la relativa notifica agli interessati.
Una seconda, del pari rilevante conseguenza delle deliberazioni della Corte dei conti, è la restituzione di tutti i provvedimenti giacenti presso la Corte dei conti, senza l’apposizione dei rituali “Visto e registrazione”. Tali provvedimenti, unitamente alla relativa documentazione, dovranno essere restituiti all’amministrazione adottante, la quale provvederà a trasmettere alla sede dell’INPDAP competente per territorio esclusivamente l’elenco dei provvedimenti restituiti dalla Corte dei conti senza “visto e registrazione” al fine di consentire alla sede INPDAP di notificare al pensionato il provvedimento di pensione, già in possesso dell’Istituto, da considerarsi ormai definitivo in quanto non più soggetto a registrazione della Corte dei conti.
Per quanto riguarda quei provvedimenti pensionistici che saranno restituiti dalla Corte dei conti con osservazioni, anche in questo caso non può che affermarsi la diretta competenza delle amministrazioni ad adeguarsi ad eventuali rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei conti, modificando il provvedimento pensionistico, ed alla loro diretta trasmissione alla competente sede INPDAP per la relativa applicazione e la notifica all’interessato.
Le delibere della Corte dei conti hanno avuto anche risvolti in materia di controllo successivo. Il venir meno del regime transitorio deve essere inteso con esclusivo riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute successivamente alle date di conclusione del regime convenzionale, a decorrere dalle quali si realizza il definitivo subentro dell’INPDAP alle amministrazioni. In capo alle singole amministrazioni rimane inoltre la competenza alla definizione delle istanze presentate dal proprio personale precedentemente alle date di definitivo subentro.
In entrambi i casi, poiché l’onere finanziario derivante dai trattamenti pensionistici grava sul bilancio dell’INPDAP e non sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni dello Stato, deve ritenersi escluso anche il controllo preventivo degli UCB e delle RTS, essendo il tutto demandato allo specifico ordinamento autonomo dell’INPDAP.
In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, è da ritenere che a decorrere dalle date di subentro dell’INPDAP, gli atti di liquidazione pensionistica, sia gestiti direttamente dall’INPDAP, sia ancora elaborati per convenzione dalle amministrazioni statali, non debbano più essere assoggettati al controllo preventivo di legalità di UCB e RTS.
E anche i provvedimenti pensionistici del personale deceduto anteriormente alle date di subentro, non saranno più assoggettati al controllo di ragioneria, dovendosi per essi escludere ogni tipo di distinzione riferita alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Con riguardo, infine, ai provvedimenti di riscatto e ricongiunzione a fini pensionistici per i quali veniva esercitato il controllo preventivo di legalità da parte degli uffici facenti parte del sistema delle ragionerie. anche su tali tipi di provvedimenti deve intendersi cessata la competenza di controllo della RGS, in ragione della mancanza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Permane, invece, in capo agli UCB ed alle RTS l’attività di riscontro preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, che hanno riflesso sul bilancio dello Stato.