Sinergie di Scuola

In ordine alle modalità di gestione e compilazione delle denunce mensili, denominate ListaPosPA (ex DMA 2) e confluite nel flusso UNIEMENS, l’Inps ha fornito chiarimenti sull’obbligo di imputazione degli imponibili contributivi secondo il criterio di cassa, in luogo di quello di competenza.

Con la circolare n. 97 del 14/06/2013 l’Istituto ha precisato che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi non comprende solo quanto percepito dal lavoratore per ogni periodo di paga, ma si dilata sino ad includere, ancorché non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento o contratto collettivo, ovvero, se più favorevole, contratto individuale.

Quanto sopra discende dal principio secondo il quale: "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

L’ambito di applicazione del criterio di competenza è stato tuttavia contemperato con l’introduzione delle deroghe contenute nell’ articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 314 del 1997 che recita: "Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione".

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