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Sono stati definiti con Regolamento Inpdap, approvato con determinazione n. 228 del 22 settembre 2010, i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili in caso di inadempienze contributive da parte di soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi i premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

La riduzione riguarda esclusivamente le sanzioni civili previste:

  • alla lettera a), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi);
  • alla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della medesima Legge (evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero). In questo caso la riduzione è possibile esclusivamente se la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inpdap e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla denuncia stessa.

Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione può essere disposta se l’omesso o ritardato pagamento è dovuto, tra le altre cose, a obiettive condizioni di incertezza connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dai quali sia derivato un inesatto convincimento circa l’insussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisdizionale o amministrativa.

Le istanze per la richiesta delle riduzione devono essere presentate, corredate della documentazione in originale o copia autenticata di natura probatoria alla Direzione Centrale Entrate dell’Inpdap, la quale emanerà il provvedimento di accoglimento o rigetto entro 15 giorni.

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