Il 9 settembre l’Inpdap ha emanato la nota operativa n. 44 con la quale fornisce precisazioni alle proprie Sedi sulle modalità di inserimento delle retribuzioni nel prospetto dati.
Con particolare riferimento al comparto Scuola, l’Istituto chiarisce che allo stato attuale le retribuzioni accessorie vengono imputate in maniera differenziata in base alla loro tipologia, distinguendo gli emolumenti annualizzabili da quelli non annualizzabili (quali, ad esempio, l'indennità di mancato preavviso e le ferie non godute); questi ultimi trovano valutazione nel calcolo della retribuzione media pensionabile per l'intero mese in cui risultano percepiti ovvero per l'ultimo mese di servizio, se monetizzati all'atto del collocamento a riposo o successivamente.
Con l'avvio del nuovo Sistema Informativo, si rende però necessario valorizzare in maniera univoca le retribuzioni accessorie senza operare alcuna distinzione correlata alla tipologia di emolumento e di conseguenza anche gli emolumenti ritenuti fino ad ora non annuallizzabili dovranno essere trattati alla stregua degli altri emolumenti accessori; in particolare, per gli anni precedenti la cessazione, si dovrà indicare una sola volta la sommatoria di tutte le voci accessorie effettivamente corrisposte, mentre per il periodo finale di servizio che non copra l'intero anno solare il valore globale di cui sopra (comprensivo di eventuali ferie non godute, indennità di mancato preavviso e ogni altro emolumento accessorio) dovrà essere suddiviso per i mesi lavorativi prestati e, successivamente, ragguagliato ad importo annuo.
L'annualizzazione di tutte le voci retributive nell'anno di cessazione, oltre a permettere al sistema di gestire in modo semplice e immediato gli elementi retributivi, eviterà lo spezzamento dei periodi dovuto all'applicazione della regola fino ad oggi seguita di considerare le voci non annualizzabili alla stregua di variazioni di retribuzione.