L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223.
La citata sentenza ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973.
Con il messaggio n. 18296 del 9/11/2012 l'Inps ha illustrato i primi effetti applicativi della decisione della Consulta.
L’art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.
La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.
Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente
L’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità di buonuscita per i dipendenti civili dello Stato). Venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Inps devono essere determinati esclusivamente considerando quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita) da riferire all’anzianità utile complessiva.
In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) saranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.
Ulteriori istruzioni saranno diramate non appena rilasciate le nuove procedure di gestione del Tfs e dei riscatti.
Riliquidazione dei trattamenti di fine servizio già erogati
L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.