Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, riguardante i limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
La circolare fornisce "indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionìstici saranno trattati in apposita circolare dell’Ente previdenziale."
Anche dopo la riforma del sistema pensionistico le cui nuove regole sono entrate in vigore il 1° gennaio scorso, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno concedere il trattenimento in servizio, ma questo si riferità al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia.
Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 (salvo l’aggiornamento del limite risultante dall’adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell’anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell’anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l’amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 61.
Pertanto, salvo l’eventuale trattenimento in servizio concesso dall’amministrazione o l’applicazione dell’eventuale finestra, per questi dipendenti l’età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età.
Per il personale direttivo, docente e amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.