Tra le novità previste nella Legge di Stabilità, approvata in via definitiva il 22 dicembre 2014, segnaliamo due commi che interessano aspetti previdenziali, rimandando a successivi approfondimenti in rivista per quanto riguarda le numerose misure di interesse per il personale della scuola.
Il comma 113 prevede che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano più le penalizzazioni previste dalla cd. Legge Fornero (1% per ciascuno dei due primi anni + 2% per ciascun anno successivo ai primi due) per l’accesso alla pensione anticipata.
I commi 707 e 708 prevedono, invece, l'introduzione di un limite agli importi complessivi dei trattamenti pensionistici, che in ogni caso non potranno eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Legge Fornero, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Tale limite si applica ai trattamenti pensionistici, compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge Fornero, con effetto a decorrere dalla medesima data.
Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle seguenti cause di cessazione: cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente.