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Dal 1° gennaio 2011 il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2010 ha fissato all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile. Questa variazione ha ovviamente riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con la circolare n. 6 del 14 gennaio 2011 l’Inps ha ricordato che l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. Tale previsione è però subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle  condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

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