Segnaliamo un interessante chiarimento pubblicato sul n. di ottobre del Giornale Inpdap.
Per il personale collocato a riposo d'ufficio per il compimento del 65° anno di età prima del 31 agosto e per coloro che cessano dal servizio a domanda raggiungendo la predetta età nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 dicembre prossimo, il requisito contributivo minimo prescritto per il conseguimento della pensione di vecchiaia (20 anni o 15 se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992) deve essere effettivamente raggiunto al 31 agosto e non può considerarsi tale se maturato entro il 31 dicembre.
Analogamente, per le dipendenti della scuola dimissionarie che al 31 agosto avevano già il requisito anagrafico di 61 anni o che lo raggiungeranno entro il 31 dicembre, per l'accesso alla pensione di vecchiaia si richiede il possesso del requisito contributivo alla data di cessazione dal servizio.