Una delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 riguarda l’attivazione dell’ottava salvaguardia pensionistica, che consente di accedere alla pensione con le regole pre-Fornero.
Con la Circolare 11 del 26/01/2017 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni, le tipologie di lavoratori a cui sono rivolte, i criteri di ammissione alla salvaguardia, le modalità e il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.
Tra il personale ricompreso, 700 lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.
I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017. Destinataria della domanda è la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. La presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.
L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 2 marzo 2017, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
Per i genitori in congedo continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.