Sinergie di Scuola

Con la corposa circolare n. 22 del 28/12/2011, l'Inpdap ha illustrato la disciplina riguardante la corretta determinazione dell'indennità economica e della relativa copertura contributica dei periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

In particolare, l'npdap chiarisce che durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Sono quindi esclusi i compensi aventi natura straordinaria o direttamente collegati all'effettiva prestazione lavorativa o alla produttività e ai risultati.

L'indennità al lordo della relativa contribuzione spetta fino all'importo complessivo annuo pari ad euro 44.276,33 per il 2011, limite valido anche per gli iscritti Inpdap, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione più favorevole relativa al congedo straordinario di due anni.

Per i dipendenti pubblici - ricorda l'Inpdap - la domanda va inoltrata all'amministrazione di appartenenza, la quale deve corrispondere l'indennità spettante. Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo da parte dell'Inpdap, per cui l'amministrazione dei soggetti richiedenti deve versare la contribuzione obbligatoria, da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. Il congedo non rileva infine ai fini del TFR e del TFS.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.