In risposta a numerosi queisti in ordine alla circolare n. 31 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, con particolare riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Inps al datore di lavoro, l'Istituto pensionistico ha ribadito che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.
Ne consegue che una denuncia presentata dopo che è trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante tale meccanismo e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
Ad esempio, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Inps invii al datore di lavoro un atto interruttivo contenente:
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l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
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il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
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il regime sanzionatorio applicabile;
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gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
L’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto. Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.
Inps, messaggio n. 8447 del 16/05/2012