Sinergie di Scuola

Sono contenute nella circolare Inps n. 113 del 25/07/2013 alcune novità riguardanti la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.

In particolare, la circolare riepiloga il contenuto del decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012 che ha previsto:

  1. Servizio per la comunicazione di inizio ricovero: tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.
  2. Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione: tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria. Permette, inoltre, al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero - attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della Struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore - e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza. L’accettazione del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.
  3. Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi, tra cui la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta oppure la la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.

Sulla base delle modifiche introdotte dal suddetto decreto, l'Inps ha adeguato i servizi di consultazione dei certificati e attestati di malattia, rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.

Resta invece ancora il cartaceo in caso di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) delle Strutture sanitarie le Regioni. In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).

 

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