Con il messaggio n. 9040 del 18 aprile 2011, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, concessa dal Collegato Lavoro ai datori di lavoro e allo stesso Istituto, di svolgere un’attività di controllo in relazione alla sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici per l’assistenza ai soggetti disabili in situazione di gravità (art. 33 della L. n. 104/1992).
Tra gli strumenti utili ai controlli, vi è in particolare l’attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti i permessi.
Qualora da tali controlli dovesse emergere l'insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi, l'Inps (o il datore di lavoro) dovrà procedere all’immediata revoca dei benefici, nonché agli adempimenti legati all'eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
Per le verifiche, ci si potrà avvalere delle banche dati dell'Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l'altro, l'eventuale fruizione dei benefici di L. 104/92 da parte di più lavoratori. Potranno inoltre essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o l'eventuale revisione del giudizio di gravità dell'handicap. Infine, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, si potrà acquisire la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l'eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall'assistenza prestata al disabile.