Nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, in caso di rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione onerosa ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che annulla e sostituisce il precedente, l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione. In tali fattispecie gli operatori delle Strutture territoriali provvedono a rimborsare all’iscritto l’importo già versato relativo al provvedimento annullato e ad attivare un nuovo piano di ammortamento in caso di pagamento rateale del nuovo provvedimento.
Come chiarito dall'Inps con il messaggio n. 273 del 19/01/2018, la compensazione dell’onere consiste nella detrazione degli importi già versati dall’iscritto e relativi al provvedimento precedentemente emesso.
All’esito delle operazioni, il sistema dell'Inps provvede a:
- inviare all’Ente datore di lavoro la “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento”, con la quale si invita a sospendere, a decorrere da una certa data, sia le dichiarazioni che i pagamenti delle rate del precedente piano di ammortamento;
- effettuare il rimborso all’iscritto nei seguenti casi: 1) nell’eventualità in cui l’onere scaturito dal nuovo provvedimento sia interamente coperto dai pagamenti già effettuati in adempimento del primo ed esista, quindi, una eccedenza; 2) nel caso in cui il datore di lavoro abbia trattenuto e versato un numero di rate maggiore di quelle indicate nella “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento”.
In entrambi i casi il beneficiario dovrà comunicare le informazioni necessarie per l’accredito dell’importo da rimborsare, secondo le istruzioni presenti nelle avvertenze del provvedimento ricevuto, compilando il modulo di accettazione da restituire all’INPS.