Di rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate presso l’Inpdap si parla in una circolare dello stesso Istituto - la n. 14 del 5 settembre 2011 - che illustra le modalità con le quali vengono trasferite le posizioni figurative dei dipendenti pubblici in costanza di rapporto di lavoro da un fondo di previdenza complementare a un altro o ad un'altra forma pensionistica individuale.
Anticipando che il commento alla circolare in questione sarà pubblicato sul prossimo numero di Sinergie di Scuola, riportiamo integralmente il paragrafo riguardante il riscatto e trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo ma in permanenza di continuità iscrittiva alle gestioni del Tfs-Tfr dell’Inpdap:
"I lavoratori iscritti ad un fondo pensione negoziale di dipendenti pubblici possono riscattare o trasferire ad altro fondo la posizione quando perdono i requisiti di partecipazione al fondo di provenienza (es. cessazione del rapporto di lavoro eventualmente seguita da un nuovo rapporto di lavoro in un comparto contrattuale diverso da quello precedente cui si riferisce il fondo).
Poiché in base al principio della continuità iscrittiva alle gestioni del fine servizio l’Inpdap non può procedere al trasferimento del montante figurativo al fondo fino alla cessazione del rapporto di lavoro con interruzione del rapporto previdenziale presso l’Istituto, occorre distinguere i casi in cui i lavoratori hanno chiesto il trasferimento della posizione al fondo di riferimento del comparto di cui fa parte l’amministrazione di destinazione dai casi di riscatto della posizione.
Nella prima ipotesi, poiché il trasferimento tra fondi pensione negoziali (per esempio tra Espero e Laborfonds o tra Espero e Perseo) avviene in continuità iscrittiva presso Inpdap, l’Istituto continua a contabilizzare il montante virtuale, maturato presso il fondo di provenienza, incrementandolo con i nuovi accantonamenti di Tfr (ed eventualmente di Tfs) e rivalutandolo in base ai tassi di rendimento riferibili al nuovo fondo pensione negoziale di destinazione (quelli del paniere o del fondo stesso, a seconda dei casi).
Diversa è la situazione di quei lavoratori che chiedono (ed ottengono) il riscatto della posizione maturata presso il fondo negoziale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione perché assunti in un nuovo comparto di contrattazione diverso da quello di riferimento del fondo di prima iscrizione senza, peraltro, che al nuovo rapporto di lavoro sia associata l’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento del settore.
In questi casi, in ossequio al principio della continuità iscrittiva e previdenziale, l’istituto non opera il conferimento e continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all’art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche e non già quello del fondo pensione di provenienza.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, che comporta anche l’interruzione del rapporto previdenziale, l’Inpdap conferisce il montante figurativo al fondo di provenienza".