Dopo le indicazioni del Ministero del Lavoro, anche l'Inps detta istruzioni relativamente alla Settima Salvaguardia pensionistica introdotte dalla Legge di stabilità 2016.
Tra i lavoratori interessati da questa nuova salvaguardia, anche 2.000 dipendenti in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La decorrenza dei trattamenti pensionistici da liquidare ai beneficiari della Settima salvaguardia non può essere anteriore al 1° gennaio 2016.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata entro il 1° marzo 2016 alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015.
Tali lavoratori possono anticipare la trattazione del conto presentando istanza anche all’Inps, per via telematica, direttamente o tramite patronato.
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. La presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
I soggetti beneficiari della salvaguardia, per avere la certezza di poter andare in pensione con le regole previgenti la riforma Fornero, devono attendere di ricevere le lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia; questo non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.