In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, l’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale.
Con la nota operativa n. 51 del 25 ottobre 2010 l’Inpdap fornisce indicazioni in merito all’applicazione per l’anno 2010 della suddetta disposizione in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.
L’INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi Inpdap le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese di novembre 2010, si darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.
Non sono state elaborate centralmente le posizioni di coloro che hanno un trattamento pensionistico assoggettato ad aliquota fissa.
Le informazioni, segnalate dall’Inps, prese in considerazione al fine di determinare l’aliquota proporzionale da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2010, sono esclusivamente gli imponibili relativi alle pensioni erogate da altri Istituti previdenziali e le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR mentre le detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR sono state prese dalle informazioni esistenti nell’applicativo Detra 2010.
Ciò premesso, per i trattamenti pensionistici suindicati verranno conservati in banca dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.
Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.
La D.C. Sistemi Informativi provvederà a regolarizzare i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a decorrere dal mese di novembre.
Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio - 31 ottobre 2010, le differenze tra l’IRPEF già trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù del citato art. 8 del Decreto legislativo n. 314/1997, saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.